Nella sua Ordinanza del 17 aprile 2026 la III Sez civile della Cassazione ha richiamato il fondamento giuridico che regola i rapporti interni tra struttura sanitaria ed esercente la professione medica, in materia di rivalsa nei casi di responsabilità medica.
Tale principio regolatore viene individuato esclusivamente nell’art 9 della L 24 /2017 (Gelli Bianco), secondo il quale ogni azione di rivalsa da parte della struttura verso il Professionista prestatore d’opera può’ esercitarsi solo in presenza delle accertate condizioni di dolo o colpa grave, superando cosi’ e rendendo privo di efficacia , ogni diverso tipo di accordo contrattuale, anche laddove il medico operi in regime libero professionale o anche sia legato al paziente da un rapporto diretto .
Sostiene infatti la Suprema Corte che il medico si configura come ausiliario, ai sensi dell’art 1228 cc , nei confronti della struttura che abbia messo a disposizione sale operatorie, personale e supporti logistico assistenziali. Conclude la Cassazione Civile, nella indicata sentenza, che la struttura risponde verso il danneggiato per fatto proprio e che i rapporti con il medico sono regolati in toto dalla norma sulla rivalsa ex art 9 L24/2017.
Giova anche richiamare un precedente pronunciamento della stessa Sez III Cass Civ 8163 /2025, che è stato oggetto di nostro editoriale n 86 del 2 /12/2025, in cui veniva affermato che il solo contratto di affitto locali ad un medico o ad associazione di professionisti non costituisce titolo per attribuzione di Responsabilita’ in capo alla struttura, a condizione che il medico non agisca come collaboratore o ausiliario , circostanza che invece riguarda l’Ordinanza del 17 aprile 2026 che abbiamo illustrato .
RIVALSA DELLE STRUTTURE SANITARIE SUI COLLABORATORI Cass Civ Sez III 9949_2026.pdf
Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018