Editoriale n. 96 del 28.04.26

Pubblichiamo  l’ordinanza della Cass Civ. Sez. III dove si riaffermano i  criteri di valutazione del cosiddetto “danno differenziale”, al fine di  indicare un metodo  di quantificazione dell’importo risarcitorio che sia conforme ai criteri , peraltro già statuiti in precedenti pronunciamenti (vedi Cass Civ  Sez III 26851 del 18/09/2023).

Secondo la Suprema Corte la liquidazione del danno biologico , secondo i criteri della causalità “giuridica” ex art 1223, si deve calcolare sottraendo dalla percentuale  complessiva  del danno scaturita da condotta colposa accertata secondo la causalità  “materiale”, la percentuale di danno non imputabile all’errore medico che sarebbe in ogni caso scaturita dalla situazione patologica.

Ad entrambi questi valori percentuali va data una valutazione  monetaria ed infine procedere a sottrarre dal valore complessivo la quota parte riconducibile ad invalidità  che sarebbe comunque residuata anche in assenza di comportamenti colposi dei sanitari.

Resta  impregiudicata al Giudice la facoltà di liquidare il danno secondo il principio della “equità giudiziale correttiva” in base a specifiche circostanze del caso concreto .

LIQUIDAZIONE DANNO DIFFERENZIALE  Cass Civ Sez III 31378_1/12/2025.pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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