Editoriale n. 95 del 11.04.26

Pubblichiamo  Ordinananza della Cass  Civile in merito al danno da intervento chirurgico, dove si ritorna, in primis, sul concetto, piu’ volte ribadito dalla Suprema corte , che l’evento dannoso , inteso come peggioramento delle condizioni di salute , deve essere valutato  sempre come fatto imputabile alla condotta medica , se prevedibile ed evitabile, oppure come evenienza non imputabile al medico in quanto imprevedibile ed inevitabile secondo la diligenza qualificata .

Il concetto di “complicanza “, così  come conosciuto e valutato nella comune accezione “clinica”, a nulla rileva in ambito giuridico, dove anzi la sua conoscenza statistica obbliga a particolari cautele nell’esecuzione dell’atto medico.

L’ordinanza stabilisce altresì che nella compilazione della cartella clinica ogni aspetto  relativo a problemi di particolare difficoltà tecnica o a condizioni imprevedibili “ex ante” debbano essere esplicitamente annotate ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui al paziente spetta di provare il nesso di causa tra patologia e condotta medica anche solamente attraverso presunzioni logiche , mentre ai Sanitari  grava l’onere di provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità della inesatta esecuzione della prestazione : solo una dettagliata ed esaustiva raccolta ed annotazione di ogni aspetto diverso dalla routinaria pratica può essere invocato a discolpa in caso di contestazione .

DANNO DA INTERVENTO CHIRURGICO Cass.Civ.Sez.III_4704_2026. .pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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