Pubblichiamo Ordinananza della Cass Civile in merito al danno da intervento chirurgico, dove si ritorna, in primis, sul concetto, piu’ volte ribadito dalla Suprema corte , che l’evento dannoso , inteso come peggioramento delle condizioni di salute , deve essere valutato sempre come fatto imputabile alla condotta medica , se prevedibile ed evitabile, oppure come evenienza non imputabile al medico in quanto imprevedibile ed inevitabile secondo la diligenza qualificata .
Il concetto di “complicanza “, così come conosciuto e valutato nella comune accezione “clinica”, a nulla rileva in ambito giuridico, dove anzi la sua conoscenza statistica obbliga a particolari cautele nell’esecuzione dell’atto medico.
L’ordinanza stabilisce altresì che nella compilazione della cartella clinica ogni aspetto relativo a problemi di particolare difficoltà tecnica o a condizioni imprevedibili “ex ante” debbano essere esplicitamente annotate ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, secondo cui al paziente spetta di provare il nesso di causa tra patologia e condotta medica anche solamente attraverso presunzioni logiche , mentre ai Sanitari grava l’onere di provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità della inesatta esecuzione della prestazione : solo una dettagliata ed esaustiva raccolta ed annotazione di ogni aspetto diverso dalla routinaria pratica può essere invocato a discolpa in caso di contestazione .
DANNO DA INTERVENTO CHIRURGICO Cass.Civ.Sez.III_4704_2026. .pdf
Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018