La motivazione espressa dalla Suprema Corte osserva che le Tabelle Milanesi hanno origine “pretoria” e non sono dotate di potere normativo in quanto non riconducibili all’esercizio di una potestà legislativa, che può discendere solo da un organo costituzionalmente competente .
In effetti la quantificazione equitativa del danno è attribuita per Legge alla potestà del Giudice (art 1226 e art 2056 Cod. Civ.), per cui solo una espressa fonte normativa, quale il DPR 12/2025 , può limitarla.
Le Tabelle di Milano rappresentano una sorta di dato empirico scaturito da giudizi equitativi, senza tuttavia possedere un valore normativo ”quoad originem”.
Infine la Cassazione stabilisce che la T.U.N. trova applicazione generalizzata per via indiretta anche per sinistri estranei alla circolazione stradale, quali quelli derivanti da Responsabilità Professionale, ed anche verificatisi prima dell’entrata in vigore del DPR 12/25, in quanto correlata al valore generalizzato dell’equità risarcitoria.
Il Giudice di merito potrà discostarsi dalla T.U.N. solo in forza di specifiche, circostanziate, motivate considerazioni .
MACROLESIONI TABELLA UNICA NAZIONALE Cass Civ III Sez. 8630/2026.pdf
Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018