Editoriale n. 98 del 02.06.26

 La Cassazione Civile, esaminando un caso di risarcimento da sinistro stradale , affronta il problema della valutazione equitativa del danno non patrimoniale del bene salute per le cd macrolesioni comprese tra 10 e 100 punti  di invalidità attribuendo alla Tabella Unica  Nazionale (T.U.N.) del DPR 12/2025 il ruolo privilegiato di parametro di riferimento ,  venendo cosi a superare l’adozione delle Tabelle dell’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano (cd Tabelle Milanesi) .

La motivazione espressa dalla Suprema Corte osserva che le Tabelle Milanesi hanno origine “pretoria” e non sono dotate  di potere normativo in quanto non riconducibili all’esercizio di una potestà legislativa, che può discendere solo da un organo costituzionalmente competente .

In effetti la quantificazione equitativa del danno è attribuita per Legge alla potestà del Giudice (art 1226 e art 2056   Cod. Civ.), per cui solo una espressa fonte normativa,  quale il DPR 12/2025 , può limitarla.

Le Tabelle di Milano rappresentano una sorta di dato empirico scaturito da giudizi equitativi, senza tuttavia possedere un valore normativo  ”quoad originem”.

Infine la Cassazione stabilisce che la T.U.N.  trova applicazione generalizzata per via indiretta  anche per sinistri estranei alla circolazione stradale, quali quelli derivanti da Responsabilità Professionale, ed anche verificatisi prima dell’entrata in vigore del DPR 12/25, in quanto correlata al valore generalizzato dell’equità risarcitoria.

Il Giudice di merito potrà discostarsi dalla T.U.N. solo in forza di specifiche, circostanziate, motivate considerazioni .

MACROLESIONI TABELLA UNICA NAZIONALE  Cass Civ III  Sez. 8630/2026.pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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