Editoriale n. 92 del 10.03.26

Segnaliamo due interessanti Ordinanze della Cass Civ , dove si ritorna sull’analisi degli aspetti che qualificano e rendono efficace la sottoscrizione del consenso informato.
Nella prima Ordinanza (07/01/26) si afferma che il paziente sottoscrive un consenso realmente “informato”solo laddove il medico abbia fornito complete informazioni sulla natura e modalita’, complicanze possibili , predicibilita’ di risultato e possibili alternative terapeutiche.
Tutte queste informazioni debbono “personalizzare”un eventuale modulo prestampato, che, in assenza di esse ,non consente di affermare che il paziente abbia visto soddisfatto il suo diritto all’autodeterminazione sanitaria.
La seconda Ordinanza (10/02/26) riporta due importanti statuizioni :
in “primis” l’acquisizione di un consenso informato non giustifica in alcun modo scelte terapeutiche errate da parte del medico;la seconda considerazione della Cassazione contesta che si possa affermare che un consenso acquisito in forma orale possa essere valutato come “debitamente informato”, non potendosi verificare, ex post, che cosa sia stato effettivamente illustrato al paziente .

MEDICI – CONSENSO INFORMATO_ ord_316.26.pdf

RESPONSABILITA’ MEDICA CONSENSO INFORMATO ord-2968.2026.pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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