Editoriale n. 89 del 27.01.26

 Segnaliamo importante pronunciamento della  Cassazione Civile  sez III del 24/4/2024, con  ORD n 11137  sul tema del  risarcimento  per Responsabilita’ Sanitaria, laddove si stabilisce che è esclusa la possibilità di imporre al danneggiato trattamenti “in emenda” di precedenti danni da intervento chirurgico, al solo fine  di ridurre il “quantum debeatur” al minore importo tra danno biologico complessivo originario e quello derivante dalla somma delle spese degli interventi riparativi più il danno biologico residuo .

Ciò viene statuito in base al principio di “buona fede oggettiva”, che non consente di imporre al danneggiato di sottoporsi ad interventi riparativi   comportanti impegno biologico ed economico .

DANNI EMENDABILI DA SUCCESSIVA CHIRURGIA Cass. Civ. Ord. 11137_2024.pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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