Editoriale n. 82 del 12.07.25

Segnaliamo la Sentenza  della  Cass. Civ. sez. III civile n.  15594  dell’ 11.06.25, ove si afferma che nei giudizi per Responsabilità Medica la Consulenza Tecnica d’Ufficio deve  essere espletata nel rispetto  dell’art. 15 L 24  dell’  8 marzo 2017 (L Gelli -Bianco) mediante la composizione di un Collegio  ove il Medico Legale sia affiancato dallo Specialista di branca.

L’inosservanza  di tale requisito è causa di nullità della sentenza in quanto derivata da una CTU espletata in modo “monocratico” da un singolo Professionista, anche laddove essa sia stata svolta antecedentemente alla entrata in vigore della Legge  Gelli-Bianco: in tale evenienza il Giudice deve provvedere alla rinnovazione della Consulenza Tecnica  in osservanza ai dettami della Legge .

Troverete la sentenza in AREA RISERVATA – SENTENZE – CASSAZIONE CIVILE POST 2018

RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. Civ . N. 15594_2025.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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