Segnaliamo la Sentenza della Cass. Civ. sez. III civile n. 15594 dell’ 11.06.25, ove si afferma che nei giudizi per Responsabilità Medica la Consulenza Tecnica d’Ufficio deve essere espletata nel rispetto dell’art. 15 L 24 dell’ 8 marzo 2017 (L Gelli -Bianco) mediante la composizione di un Collegio ove il Medico Legale sia affiancato dallo Specialista di branca.
L’inosservanza di tale requisito è causa di nullità della sentenza in quanto derivata da una CTU espletata in modo “monocratico” da un singolo Professionista, anche laddove essa sia stata svolta antecedentemente alla entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco: in tale evenienza il Giudice deve provvedere alla rinnovazione della Consulenza Tecnica in osservanza ai dettami della Legge .
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RESPONSABILITA’ MEDICA Cass. Civ . N. 15594_2025.pdf