Editoriale n. 91 del 28.02.26

Segnaliamo  Ordinanza della III Sez Civ Cassazione , pubblicata 24 12 2025 ove si  ribadisce che

nei casi di Responsabilità Professionale Sanitaria deve essere acclarata secondo il criterio del “più probabile che non” la sussistenza di un nesso di causa tra comportamento dei Sanitari  ed evento di danno subito dal paziente.

Ove permanga  incertezza o impossibilità di raggiungere tale evidenza, l’istanza di risarcimento va rigettata, in quanto è onere del danneggiato , o degli eredi legittimi in caso morte, provare che la condotta medica è stata causa dell’evento lesivo, non in base ad astratta presunzione di colpa, ma sulla scorta di evidenze tutte riconducibili al criterio civilistico del “più probabile che non…”.

Tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità trova applicazione anche laddove si siano accertati profili di colpa professionale , quali ritardi o inadempienze, tuttavia non correlabili ad  un nesso di causalità materiale certo .

ONERE DI PROVA DEL NESSO CAUSALE  Cass Civ III sez.  Ord._ 34073/2025 .pdf

 

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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