Editoriale n. 85 del 2.12.25

 Segnaliamo l’Ordinanza della Cassazione Civile III sez. civile n 8163/2025, nella quale si     chiarisce che il semplice contratto di locazione , che offre a soggetti terzi siano essi  societa’ o professionisti , l’uso di locali  e/o attrezzature , non costituisce fonte di       responsabilita’  professionale  per eventuali danni  procurati da questi  nei confronti di pazienti.

Il contratto di affitto di per se non configura infatti  un’obbligazione nei confronti del paziente.

La responsabilita’ della struttura  scaturisce solo nel caso in cui vi sia un rapporto  di tipo professionale  che la lega al medico  in forma autonoma ,quale collaboratore di studio, o di dipendente della struttura stessa.

Si richiama in merito  l’art 7 l.n. 24 del 2017(Gelli -Bianco): la struttura risponde qualora abbia contratto obbligazione nei confronti del paziente e per l’assolvimento della quale si sia avvalsa dell’opera del medico .

Troverete l’ordinanza in SENTENZE –  Cassazione Civile post 2018

 RESPONSABILITA’ STRUTTURE SANITARIE Cass. Civ. N_8163/2025.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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