Editoriale n. 79 del 14.06.25

Segnaliamo la sentenza della Corte d’Appello di Roma sez. III civ. n. 7178/2015 che ribadisce (richiamando la Cass. Civ. del 31/07/2013) che in ambito di Responsabilità professionale del medico è la parte presunta danneggiata che ha l’onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto medico e danno insorto, solo dopo che tale prova sia stata fornita scatta l’onere per il medico di dimostrare, ex art 1218 cc, la non punibilità della propria condotta. Sull’argomento richiamiamo, comunque, le sentenze della Cassazione Civile dell’11 novembre 2019 (decalogo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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