Segnaliamo interessante sentenza della II a sez .Civile Tribunale Reggio Emilia 3037/2025 su due aspetti fondamentali rispettivamente della fase procedurale di ATP e della possibile azione di regresso successiva al giudizio di merito.
Si richiama dapprima il principio che il Consulente Tecnico d’Ufficio puo’ avvalersi del parere integrativo di terzo Specialista , nella fase di studio del caso che precede le operazioni peritali , senza dovere chiedere prima un parere preventivo di autorizzazione al Giudice, la cui
approvazione e’ finalizzata solo al rimborso delle spese relative.
Tutto cio’ a condizione che l’operato di questo terzo Specialista non risulti essere sostitutivo rispetto al CTU nominato, ma solo atto a meglio definire la comprensione degli aspetti tecnici , portando poi questo bagaglio di conoscenze alla piena disponibilita’ delle parti , nella fattispecie i CCTTPP(CASS CIV 21898/25), nel momento del confronto tra loro.
Pertanto la nomina di un ulteriore ausiliario del CTU nella fase precedente alle operazioni peritali non viola il principio del contraddittorio tra le parti e non puo ‘ costituire motivo di nullita’ della consulenza tecnica d’ Ufficio .
L’altro importante pronunciamento contenuto nella sentenza stabilisce che l’azione di regresso della Struttura nei confronti del Professionista , che puo’attivarsi solo in caso di colpa grave o di dolo , puo ‘essere esercitata solo dopo l’avvenuto risarcimento , se l’esercente la professione sanitaria non e’ stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di accertamento del danno , non avendo quindi avuto conoscenza e possibilita’ di contradditorio , ed entro il termine di decadimento di un anno dal pagamento stesso.
AUSILIARIO DEL CTU ed AZIONE DI REGRESSO _Trib.Reggio Emilia II Sez.Civ_N_523_2026 .pdf
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