Segnaliamo importante ordinanza della Cassazione Civile Sez. III, riguardante le spese per la Consulenza tecnica di parte si stabilisce il principio di diritto in base al quale i documenti attestanti le spese per il Consulente tecnico di parte non soggiacciono alle preclusioni istruttorie: in altre parole la loro presentazione, unitamente alla richiesta di liquidazione , non e’ vincolata alla fase istruttoria antecedente il giudizio .
In pratica si afferma che le spese per CTP rientrano nelle spese processuali , esattamente come quelle per il difensore : spetta al Giudice accertare se la parte si sia avvalsa di un Consulente di parte e come le relative spese debbano essere poste a carico della soccombenza o compensate o ritenute incongrue.I n assenza di documentazione prodotta , relativa alle spese per il CTP, il Giudice potrà disporre la liquidazione in base alle tariffe Professionali o al DM 30 /05/2002 in tema di compensi dovuti ai Consulenti d’ufficio .
LIQUIDAZIONE COMPENSI CTP Cass. Civ. 4600_2026 (1).pdf
Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018