Editoriale n. 93 del 21.03.26

Segnaliamo importante ordinanza della Cassazione Civile Sez. III, riguardante le spese per la Consulenza tecnica di parte si stabilisce il principio di diritto  in base al quale i documenti attestanti le spese per il Consulente tecnico di parte  non soggiacciono alle preclusioni istruttorie: in altre parole la loro presentazione, unitamente alla richiesta di liquidazione , non e’ vincolata alla fase  istruttoria antecedente il giudizio .

In pratica si afferma che le spese per CTP rientrano nelle spese processuali , esattamente come quelle per il difensore : spetta al Giudice accertare se la parte si sia avvalsa di un Consulente di parte e come le relative spese debbano essere poste a carico della soccombenza  o compensate o ritenute incongrue.I n assenza di documentazione prodotta , relativa alle spese per il CTP, il Giudice potrà disporre la liquidazione in base alle tariffe Professionali o al DM 30 /05/2002 in tema di compensi dovuti ai Consulenti d’ufficio .

LIQUIDAZIONE COMPENSI CTP Cass. Civ. 4600_2026 (1).pdf

Troverete la sentenza in. Cass Civ post 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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