Segnaliamo l’Ordinanza della Cassazione Civile III sez. civile n 8163/2025, nella quale si chiarisce che il semplice contratto di locazione , che offre a soggetti terzi siano essi societa’ o professionisti , l’uso di locali e/o attrezzature , non costituisce fonte di responsabilita’ professionale per eventuali danni procurati da questi nei confronti di pazienti.
Il contratto di affitto di per se non configura infatti un’obbligazione nei confronti del paziente.
La responsabilita’ della struttura scaturisce solo nel caso in cui vi sia un rapporto di tipo professionale che la lega al medico in forma autonoma ,quale collaboratore di studio, o di dipendente della struttura stessa.
Si richiama in merito l’art 7 l.n. 24 del 2017(Gelli -Bianco): la struttura risponde qualora abbia contratto obbligazione nei confronti del paziente e per l’assolvimento della quale si sia avvalsa dell’opera del medico .
Troverete l’ordinanza in SENTENZE – Cassazione Civile post 2018
RESPONSABILITA’ STRUTTURE SANITARIE Cass. Civ. N_8163/2025.pdf