Editoriale n. 75 del 12.03.24

Segnaliamo le seguenti sentenze, presenti in area riservata.

– Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, 01.06.2018 n.243:

Sulla necessità che il Sanitario, laureato in medicina e chirurgia e con specializzazione in odontostomatologia, debba obbligatoriamente iscriversi anche all’Albo Professionale degli Odontoiatri per poter legittimamente esercitare l’attività di dentista.

– Corte d’Appello di L’Aquila, Sez.II civ., 22.06.2018 n.1515:

Laddove il piano terapeutico concretamente attuato sia infine fallito non già per erroneità nella sua progettazione ed esecuzione bensì per colpa della paziente, che non avrebbe attuato una corretta e scrupolosa igiene orale, il sanitario è tuttavia tenuto al riconoscimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese necessarie per nuove cure e per l’installazione di una nuova protesi, laddove non provi attraverso idonea annotazione nella cartella clinica e nei moduli del consenso informato, di aver fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie per assicurare una corretta igiene orale, non limitata alla ordinaria pulizia dei denti e della bocca con lo spazzolino ed il filo interdentale (che non necessita di particolari spiegazioni o raccomandazioni) ma estesa all’utilizzo di ulteriori presidi meccanici (spazzolino elettrico – idropulsore orale) e chimici (collutori e gel antibiotici).

OBBLIGHI CONTRATTUALI.pdf

Troverete la sentenze in SENTENZE-ALTRE SENTENZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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